Si è svolto l’ 8 settembre, un incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardante la gestione delle cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2024.
In attesa di conoscere in dettaglio i contenuti del decreto ministeriale, non ancora firmato, si è appreso dall’Amministrazione che la scadenza per la presentazione delle domande di collocamento in pensione dovrebbe essere fissata al 23 ottobre.
alcune anticipazioni:
- 23 ottobre 2023: termine di presentazione delle domande per il personale docente, educativo, ATA. Entro la medesima data, gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.
- 28 febbraio 2024: termine di presentazione delle domande per i dirigenti scolastici.
- 12 gennaio 2024: termine ultimo entro il quale gli Ambiti territoriali/Istituzioni scolastiche dovranno sistemare le posizioni dei pensionandi, compresi i provvedimenti “ante subentro” e i dati utili a consentire all’Inps di procedere alla certificazione del diritto. I dati dovranno essere trasmessi tramite nuova Passweb.
Qualora gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche non utilizzino tale l’applicativo, potranno aggiornare, con cadenza settimanale, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni. Le informazioni acquisite con tale modalità e disponibili su SIDI dovranno essere inviate dal MIM all’INPS entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.
- 22 aprile 2024: termine per l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’Inps.
Domanda di pensione: deve essere presentata on line, accedendo al sito dell’Inps, previa autenticazione attraverso SPID/CIE/CNS, o tramite il Contact Center integrato (n. 803164) o attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato.
Domanda di cessazione: deve essere formulata avvalendosi dell’apposita funzione su istanze online Polis. La richiesta anche essere formulata avvalendosi di quattro istanze che saranno attive contemporaneamente sul portale on line:
- cessazioni “ordinarie” (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);
- quota 100 (requisiti minimi al 31/12/2021)
- quota 102 (requisiti minimi al 31/12/2022)
- quota 103 (requisiti minimi al 31/12/2023)
Qualora fossero presentate sia l’istanza “ordinaria” che quella 100/102/103, queste ultime due verranno considerate in subordine alla prima.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.
Collocamento a riposo obbligatorio: interviene in caso di compimento, entro il 31 agosto 2024, dell’anzianità contributiva massima (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e di 65 anni di età anagrafica.
Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.