Con una nota del 7 giugno 2018 il MIUR ha comunicato la proroga dei tempi per la presentazione del modello G per la scelta delle sedi. Nuova tempistica 18 giugno – 8 luglio 2018, modalità on line attraverso piattaforma istanze on line
La Cisl Scuola ricorda a tutti i propri iscritti che – in conseguenza della circolare INPS 169 del 15/11/2017 – ciascun dipendente della scuola ha tempo sino al 31/12/2018 per effettuare la verifica del proprio estratto conto INPDAP/INPS in merito alla presenza di tutti i periodi lavorativi effettuati e relativi contributi versati.
Al sito INPS si accede con le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o identità SPID), percorso “area prestazioni e servizi – fascicolo previdenziale del cittadino – posizione assicurativa – estratto conto”.
Qualora da tale estratto si dovesse riscontrare mancanza, parzialità o errore nelle contribuzioni versate, l’interessato dovrà attivare la richiesta di VARIAZIONE o INTEGRAZIONE della posizione assicurativa per evitare la perdita definitiva dei periodi mancanti. E’ necessario utilizzare la funzione “Richieste di variazione della posizione assicurativa -RVPA”.
Data l’importanza dell’operazione, qualora si preferisca essere assistiti, ci si può rivolgere al patronato INAS CISL (cfr. sedi sul territorio di Pisa al sito www.cislpisa.it)
Alleghiamo la nota MIUR prot. 11970 del 06/03/2018 con la quale il Miur rende noto che sarà disponibile su istanze on-line dal 14 marzo fino alle ore 14 del 13 aprile 2018 l’allegato D3 per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia.
Se gli interessati necessiteranno di assistenza sono pregati di fissare un appuntamento mandando una mail all’indirizzo di servizio cisl.scuola.pisa@gmail.com.
Si ricorda di presentarsi muniti di credenziali per l’accesso alla piattaforma: USERNAME, PASSWORD e CODICE PERSONALE (quest’ultimo non è il codice fiscale!).
Si ricorda che il servizio è riservato agli iscritti Cisl Scuola o a coloro che vorranno iscriversi. Qualora l’iscrizione fosse stata fatta solo in modalità forfettaria per l’anno 2017, in occasione dell’appuntamento sarà possibile rinnovarla per l’anno solare 2018
In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche di quesi giorni, riteniamo opportuno, rinnovare la comunicazione relativa alle conseguenze delle assenze in caso di neve.
Con riferimento al settore pubblico e quindi alla scuola, la mancata prestazione lavorativa, nelle giornate in cui la scuola è chiusa a seguito di ordinanza del Sindaco, può considerarsi ascrivibile all’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore.
Infatti, in caso di ordinanza di chiusura degli uffici a causa neve, adottata allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità, che impedisce in modo oggettivo ed assoluto l’adempimento della prestazione lavorativa, l’assenza non deve essere recuperata e viene retribuita.
Nel caso in cui gli uffici siano aperti ed il lavoratore sia impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro, per cause a lui non imputabili, l’assenza potrà essere giusitifcata in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore al dirigente scolastico e se supportata da idonea motivazione (artt. 1218 e 2104 c.c.).
Restano comunque valide le disposizioni del CCNL che consentono al lavoratore di fruire di titoli di assenza anche per il verificarsi di eventi di questo tipo.
In allegato l’interpello n. 15/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche di quesi giorni, riteniamo opportuno, rinnovare la comunicazione relativa alle conseguenze delle assenze in caso di neve.
Con riferimento al settore pubblico e quindi alla scuola, la mancata prestazione lavorativa, nelle giornate in cui la scuola è chiusa a seguito di ordinanza del Sindaco, può considerarsi ascrivibile all’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore.
Infatti, in caso di ordinanza di chiusura degli uffici a causa neve, adottata allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità, che impedisce in modo oggettivo ed assoluto l’adempimento della prestazione lavorativa, l’assenza non deve essere recuperata e viene retribuita.
Nel caso in cui gli uffici siano aperti ed il lavoratore sia impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro, per cause a lui non imputabili, l’assenza potrà essere giusitifcata in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore al dirigente scolastico e se supportata da idonea motivazione (artt. 1218 e 2104 c.c.).
Restano comunque valide le disposizioni del CCNL che consentono al lavoratore di fruire di titoli di assenza anche per il verificarsi di eventi di questo tipo.
In allegato l’interpello n. 15/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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